Le domande d’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia sono escluse dal sistema di iscrizioni on line e potranno essere effettuate, attraverso la compilazione del form compilabile dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 al seguente link:
https://forms.gle/DsL7QpTpdCiPWPQw6
A partire dal 13 gennaio 2026 sarà possibile recarsi in segreteria didattica in Corso Sacchirone 47 a Carmagnola, per compilare il modello di iscrizione cartaceo in caso di difficoltà con il form nei seguenti orari:
LUNEDI 14.30 – 16.15
MARTEDI –MERCOLEDI – GIOVEDI – VENERDI 8.00 – 10.00.
Potranno essere iscritti i bambini che compiranno 3 anni entro il 31 dicembre 2026 e quelli che compiranno il terzo anno di età entro il 30 aprile 2027.
In relazione agli adempimenti vaccinali si precisa che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione e pertanto l’impossibilità di accesso dei minori ai servizi scolastici, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. Il modulo recepisce le attuali disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 il quale ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli art. 316,337 ter e 337 quater concernenti la responsabilità genitoriale. Alla luce delle disposizioni richiamate, la richiesta di iscrizione rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Pertanto, il genitore che compila il modulo di domanda d’iscrizione dichiara di effettuare tale scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, le quali richiedono espressamente il consenso di entrambi i genitori.
Si rammenta che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione, avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, come modificato dall’art.15 della legge 12 novembre 2011, n.183. Di conseguenza, i dati inseriti nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. su citato, relativamente a tali dichiarazioni si applicano le disposizioni di cui agli art. 75 e 76 del citato D.P.R. le quali prevedono per chi rilasci dichiarazioni mendaci la decadenza dai benefici nonché conseguenze di carattere amministrativo e penale.
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